Condizioni Generali

4. Incoterms


Applichiamo la clausola Incoterms CPT (Trasporto Pagato fino a... ) ( ...Luogo di destinazione convenuto) come definita dagli Incoterms 2000 della Camera di Commercio Internazionale.



Clausola contrattuale per la quale il venditore deve pagare il prezzo (nolo/porto) relativo al trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto. Il rischio di perdita o di danni alla merce, come pure ogni spesa addizionale dovuta per fatti accaduti dopo che la merce sia stata consegnata al vettore, si trasferisce dal venditore al compratore nel momento in cui la merce sia stata consegnata al vettore. Se per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto ci si avvale di più vettori, il rischio si trasferisce quando la merce sia stata consegnata al primo vettore. Si può ricorrere a questa formula per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto multimodale. In ogni modo lo sdoganamento della merce all'esportazione risulta a carico del venditore.









Su specifica richiesta del cliente, possiamo applicare la clausola CIP (Trasporto e assicurazione pagati fino a...) (...Luogo di destinazione convenuto) come definita dagli Incoterms 2000 della Camera di Commercio Internazionale.



Clausola contrattuale per la quale agli obblighi previsti dal contratto CPT si aggiunge per il venditore quello di fornire un'assicurazione contro il rischio per il compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Il venditore stipula il contratto di assicurazione e paga il relativo premio; egli è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima. Lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore. Si può ricorrere a questa formula per tutti i modi di trasporto, compreso quello multimodale.